Si richiamano le più recenti sentenze nei settori di maggiore interesse collettivo relative ai giudizi patrocinati dallo studio legale associato davanti alle autorità giudiziarie.
a) il diritto dei collaboratori tecnici universitari, in servizio presso A.O.U. o altri istituti convenzionati, ad essere equiparati al dirigente di I livello del ruolo sanità;
b) il diritto dei funzionari tecnici universitari, in servizio presso A.O.U o altri istituti convenzionati, ad essere equiparati al dirigente di I livello del ruolo sanità;
c) il diritto dei funzionari amministrativi universitari, in servizio presso A.O.U o altri istituti convenzionati, ad essere equiparati al dirigente di I livello del ruolo amministrativo;
d) il diritto degli operatori amministrativi universitari, in servizio presso A.O.U o altri istituti convenzionati, ad essere equiparati alla categoria C del ruolo sanità;
e) il diritto degli assistenti tecnici universitari, in servizio presso A.O.U o altri istituti convenzionati, ad essere equiparati alla categoria D del ruolo sanità;
f) il diritto dei dirigenti sanitari e amministrativi a percepire tutte le voci del trattamento fondamentale stabiliti nel contratto;
g) il diritto in capo agli infermieri a percepire le indennità di terapia sub intensiva, terapia intensiva, manipolazione, inalazione o preparazione di farmaci antiblastici, rischio infezione HIV e altre malattie infettive.
h) il diritto del dipendente a svolgere mansioni compatibili con il proprio stato di salute.
i) l'annullamento di procedure d'appalto in mancanza delle capacità tecniche dell'impresa aggiudicataria e l'esecuzione specifica del contratto alla seconda classificata con il risarcimento danni.
l) la revoca dell'assegno di mantenimento corrisposto all'ex coniuge convivente con altro soggetto. La condizione economica del percettore dell’assegno di mantenimento dev’essere considerata nel suo complesso, ben potendosi procedere alla revoca dell’obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile, ex art. 9 l. 898/70, qualora questi, oltre che per mezzo di propria attività lavorativa, tragga, anche grazie all’apporto economico del nuovo convivente, una fonte effettiva e non aleatoria di reddito, tale da assicurare adeguati livelli di autonomia e dignità e, dunque, un miglioramento sostanziale del tenore di vita.